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D.L. 29/08/2003 n. 2391. Con determinazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. 2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, del presente Decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico. 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete, determina, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'art. 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Det- to corrispettivo, dovrà essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2. 4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sul corretto comportamento degli operatori del mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.». Art. 1-sexies. Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di po tenza superiore a 300 MW termici. ((1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione. 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. 4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente. 5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. 6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali. 7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004. 8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del Decreto- Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55. 9. All'articolo 3, comma 14, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del». )) Riferimenti normativi: - La Legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». -Si riporta il testo dell'art. 120 Cost.: «Art. 120. - La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La Legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione». -Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)». - Si riporta il comma 14 del citato Decreto legislativo n. 79 del 1999, come modificato dalla presente Legge: «14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette è rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere del gestore per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato.». Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge. |
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